AAMS: sperimentazione giochi online a distanza

AAMS e skill gamesLa AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) dà il via libera agli skill games. Si tratta di giochi di abilità a distanza (ossia attraverso internet, tv o telefono cellulare), con vincita in denaro, raggruppabili in due macrocategorie: i giochi di carte sotto forma di torneo ed i giochi di abilità puri (sudoku, rompicapo, scacchiera, di parole, strategici, di azione, sportivi ecc.).

AAMS e skill gamesLa AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) dà il via libera agli skill games. Si tratta di giochi di abilità a distanza (ossia attraverso internet, tv o telefono cellulare), con vincita in denaro, raggruppabili in due macrocategorie: i giochi di carte sotto forma di torneo ed i giochi di abilità puri (sudoku, rompicapo, scacchiera, di parole, strategici, di azione, sportivi ecc.).

Il decreto istituisce una fase sperimentale di 12 mesi nella quale sarà ammessa la partecipazione algioco solo ai consumatori in possesso di un conto di gioco aperto presso i concessionari autorizzati alla raccolta in Italia.

La sperimentazione permetterà ad AAMS di approfondire le modalità tecniche che eventualmente consentiranno – alla fine dei 12 mesi – di aprire il gioco anche ai giocatori stranieri registrati su siti esteri.

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IL DECRETO

CONSIDERATA la necessità di consentire il progressivo sviluppo di una offerta di giochi di abilità a distanza italiani con caratteristiche di attrattività allineate a quella dei migliori operatori esteri, anche dal punto di vista dell’ampiezza e varietà dell’offerta di gioco e, conseguentemente, della numerosità dei consumatori contemporaneamente presenti nell’ambiente di gioco, quale condizione indispensabile per contrastare efficacemente la diffusione del gioco illegale od irregolare sui siti degli operatori esteri medesimi;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di adottare misure tecnico-organizzative dei giochi di abilità a distanza ispirate ai principi generali di sicurezza e di tutela del consumatore applicati per la generalità dei giochi italiani;

CONSIDERATO che sono state individuate soluzioni tecnico-organizzative che consentono al concessionario di avvalersi della medesima piattaforma di gioco contemporaneamente utilizzata da operatori che dispongono di autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di Paesi esteri, con la conseguente possibilità di offrire ai consumatori italiani la partecipazione a sessioni di gioco alle quali prendono parte anche consumatori esteri che accedono regolarmente al gioco per il tramite dei medesimi operatori esteri;

CONSIDERATO che le modalità tecniche ed organizzative di offerta dei giochi a distanza di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, presentano caratteri di complessità ed originalità elevati, anche in quanto diverse da quelle attualmente adottate da altri Paesi;

CONSIDERATO che l’offerta al consumatore italiano di sessioni di gioco aperte a consumatori che accedono al gioco per il tramite di operatori esteri, per la sua particolare complessità e originalità, presenta implicazioni ed impatti di carattere sia amministrativo sia tecnico di complessa valutazione e, per tali motivi, non ancora adeguatamente nota in tutti gli aspetti essenziali;

CONSIDERATA l’urgenza di attivare l’offerta dei giochi di abilità a distanza, al fine di rispondere al dettato normativo, alle attese dei consumatori ed ai legittimi interessi economici dei concessionari nonché, soprattutto, di contrastare la diffusione del gioco illegale od irregolare;

ADOTTA

il seguente provvedimento

Articolo 1 – Mezzi di pagamento

1. Si applicano ai giochi di abilità a distanza le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Misure sperimentali di svolgimento dei giochi di abilità a distanza

1. E’ avviata una fase sperimentale di svolgimento dei giochi di abilità a distanza della durata di 12 mesi a decorrere dalla data della prima autorizzazione del progetto di piattaforma di gioco, rilasciata da AAMS a seguito dell’apposita istanza di un concessionario.

2. Nel corso della fase sperimentale, ai concessionari è consentita l’offerta di sessioni di gioco alle quali prendono parte, in via esclusiva, consumatori che hanno stipulato il contratto di conto di gioco con un concessionario autorizzato alla raccolta a distanza, ai sensi del decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

3. La fase di sperimentazione sarà estesa esclusivamente qualora sussistano oggettive e motivate esigenze legate alla necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi riguardo alle soluzioni tecnico-organizzative che consentano l’ampliamento delle forme e modalità di gioco, ivi inclusa quella riguardante l’offerta di sessioni di gioco condivise da soggetti titolari di concessione dei giochi pubblici con operatori che dispongono di autorizzazioni rilasciate dalle Autorità collaterali di altri Paesi.

4. La conclusione della fase di sperimentazione sarà anticipata nel caso in cui si rendessero disponibili elementi sufficienti per l’ampliamento delle forme e modalità di gioco ovvero nel caso venissero riscontrati risultati inadeguati della sperimentazione, in termini di gradimento e raccolta dei giochi.

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